D.P.I. - Dispositivi Protezione Individuale


Servizio accurato, efficiente e personalizzato.

Gamma di prodotti completa dalla protezione capo e udito alla protezione viso e mani, dall’abbigliamento da lavoro a quello tecnicoalta visibilità, elettrostatico, ignifugo, antiacido, dalle calzature da lavoro alla protezione delle vie respiratorie.

Ogni prodotto garantisce sicurezza, le dovute caratteristiche tecniche ed il confort migliore.

Dispositivi di protezione individuale con prevista marchiatura CE, lettera di conformità e relative certificazioni.

Moderne e dinamiche strutture produttive permettono di produrre abbigliamento sia da lavoro che speciale, personalizzato in base alle esigenze dei clienti.

D.Lgs n.81 del 9 Aprile 2008

(ex D.Lgs n.626 del 1994)

E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che riordina e rinnova la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Prima data da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per l’adozione delle nuove misure, sarà il 29 luglio 2008, data a partire dalla quale entrano in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi che obbligheranno a rielaborare il documento sulla prevenzione.
Le novità partono già dal campo di applicazione; infatti la tutela in materia di sicurezza va applicata non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche agli autonomi e ai parasubordinati che operano nel luogo di lavoro, e per tutti i luoghi di lavoro ( sia pubblico che privato).
Con il termine “lavoratori” il Testo Unico intende riferirsi alle persone, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere o una professione, con l’eccezione degli addetti ai servizi domestici e familiari.

La valutazione dei rischi è un adempimento che interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, e di tutti i settori di attività.

Pertanto spetta al datore di lavoro il compito, non delegabile a terzi, di valutare i rischi e di redigere l’apposito documento, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, con la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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